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Le Frequently Asked Questions, meglio conosciute con la sigla FAQ, sono letteralmente le "domande poste frequentemente"; più esattamente sono una serie di risposte stilate direttamente dagli esperti, in risposta alle domande che vengono poste, o che sono rimaste inespresse, più frequentemente dagli utilizzatori di un certo servizio: soprattutto su internet e in particolare nel web e nelle comunità virtuali, vi sono domande ricorrenti alle quali si preferisce rispondere pubblicamente con un documento affinché non vengano poste troppo spesso, in modo da sciogliere i dubbi dei nuovi utenti.
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Path: FAQ | Gli Attori delle Politiche Sociali e la Concertazione
Che cosa si intende per concertazione?
In passato l’affidamento delle responsabilità del benessere e della tutela sociale erano in capo
esclusivamente allo Stato. La richiesta di redistribuzione delle responsabilità di costruzione
delle politiche tra i diversi attori sociali ha, di fatto, sviluppato la convinzione che l’intera
società, con diversificate assegnazioni di responsabilità, debba svolgere un ruolo attivo nella
produzione delle politiche sociali.
Con la riforma del welfare e, in particolare,
con la Legge 328/2000, i luoghi dove si costruiscono le politiche sono diventati i
territori e vi è l’obbligo da parte dell’Ente Pubblico di agevolare e di riconoscere l’intervento
di tutti coloro che perseguono il medesimo obiettivo, ovvero il benessere degli individui presenti
sul territorio.
Questo passaggio da government a governance garantisce meccanismi più trasparenti per la
produzione delle politiche, e si esplica attraverso modelli di governo reticolari ed allargati,
seguenti logiche collaborative e democratiche.
I processi di partecipazione alla creazione delle politiche sociali hanno assunto la forma
più conosciuta dei piani di zona, momenti di programmazione formale ai quali sono chiamati ad
intervenire i diversi attori del territorio, tra i quali le organizzazioni del terzo settore, in
aggiunta ai cosiddetti enti terzi, ovvero le scuole, le università, il ministero di giustizia e gli
altri enti pubblici istituzionali, e alle organizzazioni della chiesa. Tali soggetti sono in grado
di stimolare la cittadinanza attiva, favorendo la riduzione delle asimmetrie informative e sono più
vicini ai gruppi marginali e meno rappresentati; sono vicini ai bisogni della vita quotidiana,
hanno un forte radicamento territoriale ed hanno maggior flessibilità organizzativa. Simili
caratteristiche permettono di leggere meglio i bisogni del territorio, di captare le nuove esigenze
e di progettare e inventare risposte efficacemente ed efficientemente adeguate, permettendo
economie di spesa e riducendo le sovrapposizioni nelle programmazioni.
Che cosa si intende per Terzo settore?
Vi è una vasta parte della economia che risponde al concetto di economia civile e che presenta una forte ricaduta sui comportamenti sociali delle comunità, attraverso tre caratteristiche specifiche dei soggetti che vi operano: tutto quanto non è totalmente individuale; non è for profit; non è pubblico-statuale viene caratterizzato come terzo settore. Le organizzazioni non profit (ONP) sono organismi giuridici che producono beni e servizi socialmente utili e che hanno come elemento distintivo prioritario il non fine di lucro ed il divieto di distribuire gli utili. I beni prodotti dal terzo settore sono definiti di tipo relazionale, cioè comprendono al contempo requisiti legati all’efficienza (tipici del mercato) e all’efficacia (tipica del sistema pubblico) e guardano all’affetto che ciascuna azione produce nel fruitore singolo o in quanto componente di una determinata comunità di cittadini, al quale (o ai quali) occorre garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi.
Esistono diverse tipologie di organizzazioni di privato sociale, tutte disciplinate dal codice civile, oltre che da specifiche leggi di settore. Le associazioni sociali possono essere riconosciute e non riconosciute. Il loro riconoscimento, da parte dello Stato o delle Regioni, è disciplinato dagli artt. 14 e seg. del Codice civile e, tra l’altro, devono avere lo statuto redatto in forma pubblica. Oltre alle Fondazioni, si riconoscono nel terzo settore le associazioni di volontariato, normate con legge n. 266 del 1991; le cooperative sociali, riconosciute dalla legge n. 381 del 1991; le ONG, ovvero Organizzazioni non governative che si occupano di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo attraverso la legge n. 47 del 1997; le ONLUS, cioè le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, disciplinate dal d.lgs 4 dicembre 1997, n. 460, che definisce una classificazione tributaria delle associazioni non profit; le associazioni di promozione sociale, inquadrate dalla legge n. 383 del 7 dicembre 2000, che istituisce un registro nazionale per tutte le organizzazioni presenti in almeno 5 regioni o 20 province; le IPAB, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riqualificate con legge 328/2000 e con l D.M. 207 del 2001; infine l’impresa sociale, codificata con legge n. 118 del 13 giugno 2005, i cui decreti attuativi sono stati pubblicati con D.M. 24 gennaio 200, a cura dei Ministeri dello Sviluppo Economico e della Solidarietà Sociale.
Qual è il ruolo delle Province nella programmazione sociale?
Il bisogno di considerare il ruolo territoriale della Provincia, non solo come ente a fini generali e rappresentativi delle comunità sottostanti, ma anche come ente chiamato a svolgere un compito di snodo verso i comuni, da un lato, e verso le Regioni e lo Stato, dall’altro, sia sul versante della programmazione, che su quello della realizzazione, è presente in modo evidente nella legge n. 142 del 1990, anche se bisognerà aspettare la legge n. 127 del 1997 e il decreto legislativo n. 112 del 1998 per averne riscontri effettivi.
Le ragioni di questa crescita del livello provinciale sono molteplici; essenzialmente si può considerare come la fine del mito dello Stato pianificatore abbia richiesto un ambito intermedio tra comuni e Regione/Stato, necessario per rispondere alle funzioni di area vasta e per la gestione ottimale di reti di servizi e, in quest’ottica, vanno considerati, non solo i compiti di programmazione della Provincia, ma soprattutto alcune funzioni che la legislazione assegna alle Province nei confronti dei Comuni (in particolare, l’art. 19, comma 1, lett. l, del D.Lgs. n. 267 del 2000, relativo all’assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali e l’art. 19, comma 2, del medesimo decreto che dispone: “La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo”.
La Provincia appare spesso come un Ente in via di estinzione, le cui funzioni vengono erroneamente identificate, a livello “alto” con quelle della Regione e, sul territorio, con quelle proprie dei Comuni. Niente di più sbagliato: alla Provincia, in un moderno sistema di “governance pubblica” non competono né mansioni di indirizzo e di controllo (regionali), né di gestione diretta dei servizi (comunali); di contro, appare evidente la necessità di garantire un livello intermedio di competenza, a cavallo tra lo Stato e il Cittadino ma che né l’uno, né l’altro sono in grado di garantire.
Questi compiti includono tutte le attività di ricerca, definizione, creazione e realizzazione riconducibili al processo di infrastrutturazione locale, che mirano a creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile del territorio, consapevole di tutti gli elementi di criticità presenti e capace di valorizzare le risorse, umane, finanziarie e strumentali. Questo livello intermedio non solo non viene messo in discussione nel governo ordinario del territorio, ma laddove non si manifesta, viene ri-prodotto sottoforma di molteplici forme: le pianificazioni strategiche, necessarie per partecipare alla programmazione comunitaria e al POR regionale, vengono affrontate a livello di Area Vasta, ovvero una porzione ampia del territorio che mette in rete interessi e priorità di diversi Comuni; i Distretti Industriali, come quelli dell’Eccellenza, intervengono su porzioni di ambito locale accomunate da processi industriali e artigianali omogenei.
A queste realtà occorre aggiungere i Distretti sociali, quelli sanitari, nel prossimo futuro quelli energetici, già in parte anticipati dalle sperimentazioni di local Agenda 21 per l’ambiente, nonché informatici. L’attuazione di questi programmi, che spesso corrispondono a concrete opportunità di finanziamento delle politiche locali, ha favorito la proliferazione di numerose aggregazioni territoriali, coinvolgendo la P.A quanto il privato. Da questa esigenza sono sorti consorzi misti, Agenzie di sviluppo, confortate da forme di Unioni o associazioni di Comuni, che nella maggior parte dei casi hanno finito per generare ulteriore confusione sia per gli enti locali che per le imprese, aumentando i rischi di parcellizzazione delle risorse e di sprechi. Inoltre, si è reso più complicato e difficile il governo del territorio, soprattutto per l’impossibilità di assicurare una regia complessiva a tutte le attività, a sostegno di una reale integrazione dei servizi e delle politiche.
Quali forme/modalità deve assumere la concertazione nella fase di start up dei PLUS?
Premesso che la concertazione, intesa come diritto dei soggetti previsti all’art. 1, commi 4 e 5
della legge 328 del 2000 e, in senso più ampio, della cittadinanza attiva, a partecipare alla
definizione del Piano di Zona e alla sua relativa gestione, rappresenti una procedura di legge e
non un generico invito, resta da definire lo scenario, ovvero l’insieme di regole e procedure
attraverso il quale la stessa può aver luogo.
Uno scenario che, in parte, e nelle more delle direttive regionali e comunitarie, può essere
disciplinato a livello locale, in considerazione di alcune caratteristiche peculiari legate alla
cultura del territorio (livello di professionalità dei quadri della P.A. e del Privato sociale,
livelli di conflittualità, tempi di attuazione del processo, esistenza di infrastrutture
partecipate e di regolamenti operativi, diffusione della cultura del fare insieme, qualità della
governance sociale locale, livelli di integrazione inter-istituzionale e tra le istituzioni, gli
enti terzi e il terzo settore).
Non esiste una norma che disciplini le procedure della concertazione, al di là di alcuni
aspetti formali legati alla convocazione delle Conferenze di servizio. Esiste, invece, la
responsabilità in capo agli Enti locali di gestione e di controllo del Piano, attribuita in virtù
del D.Lgs 502 del 1992 alla Conferenza dei Sindaci e al Comitato dei Sindaci del Distretto e che
ricade, alla fine del percorso, sul Sindaco del Comune capo-fila (mentre i livelli di
responsabilità dei sindaci componenti e dei dirigenti di settore vanno commisurati in relazione
alla effettiva partecipazione al processo decisionale).
Per accorciare le distanze tra responsabilità politica e amministrativa e livelli di
partecipazione degli attori sociali, indicatore determinante dei livelli qualitativi della
programmazione, occorre promuovere forme di governance quanto più allargate e, soprattutto,
sostanziali, che non si limitino allo svolgimento di atti e procedure formali. Occorre che il Piano
possa essere sottoscritto e condiviso (quindi, certificato) dal maggior numero di stakeholders, in
rappresentanza diretta degli enti e dei cittadini del territorio. Le basi di questo percorso devono
essere definite già a partire dalla fase di avviamento ed, eventualmente, corrette e aggiornate in
sede di stato di avanzamento del percorso.
Ecco perché è utile procedere tenendo conto di due priorità operative: garantire i livelli
di
integrazione inter-istituzionale, attraverso la sottoscrizione di accordi di programma che
definiscano ruoli, competenze e compiti di ciascun soggetto istituzionale, comprese le funzioni di
arbitrato e surroga, secondo quanto introdotto dall'art. 27 della L. 142/1990 e disciplinato
dall'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); e,
ancora,
rafforzare le intese tra ente pubblico e privato, per migliorare la qualità della governance
ma anche per valorizzare le risorse umane e le esperienze prodotte, attraverso il recupero delle
esperienze svolte sul territorio dai Gruppi Tecnici di Piano (GTP), (deliberazione n. 27/44 DEL
17/07/2007), mediante la stipula dei “Patti per il sociale”, il rilevamento dei bisogni, lo stimolo
alla partecipazione del privato sociale, anche attraverso un loro inserimento nei tavoli di
coordinamento o di concertazione dei settori prioritari, o definendo specifici protocolli di intesa
a completamento delle funzioni delle conferenze dei servizi.
Gli stessi protocolli di intesa, come altre forme di accordo fra le parti, possono
rappresentare fasi di start up del processo di definizione delle infrastrutture sociali, laboratori
o cantieri, facilitando i percorsi di avvicinamento condiviso verso forme e modelli definiti di “
Distretto del welfare”. L’esercizio delle funzioni sociali e sanitarie in forma associata rende,
infatti, indispensabile una maggiore stabilità delle forme organizzative degli ambiti territoriali,
sia per gli aspetti programmatori che, soprattutto, per quelli gestionali, in modo da superare gli
elementi di debolezza finora riscontrati, riferiti alla frammentazione degli interventi e alla
fragile integrazione tra Comuni e Province e tra questi e le Aziende sanitarie.
Quali sono i principali attori delle politiche sociali in Italia?
Intanto ci sono gli
attori istituzionali: lo
Stato che mantiene le competenze relative alla definizione dei livelli essenziali, uguali
per tutti i cittadini, in virtù della riforma costituzionale del Titolo V, come contestualizzato
dalla legge n. 3 del 2001; quindi le
Regioni, alle quali spetta la competenza di definire gli indirizzi della politica sociale
locale (e della spesa sociale), nonché di indicare tempi e strumenti di gestione, oltre a
verificare gli stati di avanzamento; agli
enti locali spetta la gestione e l’organizzazione dei sistemi locali di welfare, attraverso
una programmazione triennale (Piani di Zona, PLUS).
La pianificazione prevede ampi livelli di partecipazione, secondo gli schemi della
democrazia diffusa, utilizzando gli strumenti delle governance sociali, gestite secondo
regole stabilite a livello territoriale. Le governance devono essere animate dal maggior numero di
soggetti sociali, per garantire una equa condivisione delle scelte e delle responsabilità, grazie
ad una più efficace gestione delle competenze e dei saperi e, quindi, delle risorse.
I soggetti della programmazione sono quelli definiti all’art. 1, commi 4 e 5 della legge n.
328 del 2000, in particolare enti terzi, scuole, università, ministero giustizia, aziende sanitarie
locali, le diverse componenti del privato sociale, comprese le imprese sociali, enti e associazioni
di cittadinanza e sindacati. Ma l’evoluzione del sistema dovrà, comunque, prevedere un
progressivo inserimento del profit, se non altro in termini di responsabilità sociale e di bilancio
sociale.
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